Nel linguaggio del recupero crediti, il pignoramento presso terzi ha un significato tecnico ben preciso. Si riferisce infatti alla possibilità per il creditore di soddisfare il proprio credito agendo non direttamente sul debitore, ma su soggetti terzi che intrattengono con quest’ultimo rapporti economici rilevanti e che detengono somme di denaro o beni a lui riferibili.
Il pignoramento presso terzi rappresenta, nella prassi, una delle forme di esecuzione forzata più efficaci, sia in termini di tempi sia di costi, soprattutto quando il credito è certo, liquido ed esigibile.
Che cos’è il pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi si verifica quando il creditore promuove l’azione esecutiva nei confronti di un soggetto diverso dal debitore principale, ma che dispone di risorse economiche di sua pertinenza. I casi più ricorrenti riguardano:
- il pignoramento del conto corrente bancario o postale, finalizzato al blocco delle somme depositate;
- il pignoramento dello stipendio o della pensione, presso il datore di lavoro o l’ente previdenziale.
In questi casi, il terzo pignorato è tenuto a rendere una dichiarazione sulla sussistenza e sull’entità delle somme detenute per conto del debitore.
Perché il pignoramento presso terzi è spesso la scelta preferenziale
Dal punto di vista del creditore, il pignoramento presso terzi è spesso preferibile ad altre forme di esecuzione. In particolare, il pignoramento diretto del conto corrente consente di superare i limiti tipici del pignoramento dello stipendio o della pensione, che impongono il vincolo del quinto.
Quando sul conto corrente del debitore confluiscono anche altre entrate oltre a emolumenti periodici, l’azione esecutiva può risultare significativamente più rapida ed efficace.
È possibile pignorare più conti correnti contemporaneamente?
Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda la possibilità di procedere al pignoramento presso terzi su più conti correnti intestati al medesimo debitore, anche in via simultanea.
La risposta è affermativa. Prima che le banche o Poste Italiane rendano la dichiarazione positiva circa la capienza delle somme, il creditore è legittimato a notificare atti di pignoramento presso terzi a più istituti contemporaneamente, anche qualora l’azione possa apparire sproporzionata rispetto all’importo del credito.
Il chiarimento del Tribunale di Torino
Sul punto è intervenuto il Tribunale di Torino, con Ordinanza del 7 novembre 2016, chiarendo che il cosiddetto pignoramento eccessivo non è illegittimo di per sé.
Secondo il Tribunale, l’illegittimità si configura solo qualora il creditore agisca in forza di un credito prescritto o già adempiuto. In assenza di tali circostanze, la notifica del pignoramento presso terzi a più banche non viola i diritti del debitore.
Nel caso esaminato, il creditore aveva notificato l’atto di pignoramento a diciannove istituti bancari. Quattro di essi avevano reso dichiarazione positiva, determinando un blocco complessivo di somme superiore all’importo del credito, aumentato della metà. Il debitore aveva quindi chiesto la limitazione dell’esecuzione a un solo conto corrente.
Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale: la scelta dei beni da pignorare spetta esclusivamente al creditore. Il debitore può unicamente richiedere la riduzione del pignoramento, ma non imporre quale rapporto bancario debba essere sottoposto a esecuzione.
Il ruolo delle indagini preliminari sui conti correnti
Per poter procedere efficacemente con il pignoramento presso terzi, è essenziale conoscere presso quali istituti il debitore intrattiene rapporti di conto corrente. Tale informazione può essere acquisita tramite società specializzate in indagini patrimoniali e finanziarie, regolarmente autorizzate.
Una volta individuate le banche o gli uffici postali rilevanti, nulla osta alla notifica simultanea degli atti di pignoramento presso terzi, in attesa delle dichiarazioni di capienza.
Pignoramento eccessivo e tutela delle parti
Fino all’intervento del Giudice, le somme oggetto di pignoramento restano bloccate e indisponibili sia per il creditore sia per il debitore. È proprio questa temporanea indisponibilità a escludere, secondo la giurisprudenza, una lesione immediata dei diritti del debitore anche in presenza di un pignoramento potenzialmente eccedente.
Il pignoramento presso terzi si conferma quindi uno strumento centrale nelle strategie di recupero del credito, purché supportato da una corretta attività informativa preliminare e da un’azione esecutiva giuridicamente fondata.